lotterie consentite, e non
Per
lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di
biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi
secondo l'ordine di estrazione.
La
lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio
della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi,
comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire
100.000.000, pari ad euro 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie
e numerazione progressive.
art. 13, D.P.R. 26.10.2001, n.
430, Manifestazioni di sorte locali
1. E'
vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza
nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma
restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono,
tuttavia, consentite:
a) le
lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti
morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli. 14
e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze
finanziarie degli enti stessi;
b) le
lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai
partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, purché
svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso
di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le
disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le
tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini
prettamente ludici.